Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti:
1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili alle esigenze dell’investimento per le attività;
2. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati strettamente funzionali alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali.
3. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature;
4. investimenti immateriali:
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.
* Agricoltori in attività;
* coadiuvanti familiari degli agricoltori in attività. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del titolare dell’impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla conduzione dell’azienda.